ILLECITO TASSARE LE VINCITE CONSEGUITE IN ALTRI STATI E NON IN ITALIA

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    masterplusbetroulette

    Group
    Administrator
    Posts
    5,157

    Status
    Offline
    Prendendo spunto da numerosi articoli letti qua e la in rete ho deciso di attenzionare meglio questo piccolo cavillo burocratico tutto italiano.

    Non se ne può più di leggere persone che scrivono che vanno dichiarate.
    Ma non solo, esistono precedenti importanti e significativi come la sentenza Lindmann dove oltre ad aver ribadito la libera circolazione di beni e servizi, ha anche
    chiaramente vietato atteggiamenti discriminatori e precisamente con il seguente passaggio:

    L'art. 49 CE si oppone alla normativa di uno Stato membro secondo cui le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati in altri Stati membri sono considerate come un reddito del vincitore assoggettabile all'imposta sul reddito, mentre le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi non sono imponibili.

    Abbiamo poi un caso tutto italiano e quindi non è vero che non esistono precedenti... ecco riportata la sentenza dove questa volta a perdere e' stata l'Agenzia delle Entrate che abusivamente voleva violare dei diritti.... esatto ci stava a provare... come è nella mentalità di questa sporca repubblica delle banane italiana... provarci...

    (Jamma) L’ufficio legale del Gruppo Hit intende fare chiarezza riguardo alla notizia uscita negli ultimi giorni su diversi media riguardo all’applicazione delle tassazioni che interesserebbero le vincite conseguite dai cittadini esteri presso i casinò sloveni. I legali Hit si rifanno al diritto comunitario e si dicono contrari alla doppia imposizione.
    L'art. 22 della convenzione Italia-Slovenia, redatta per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, stabilisce che gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non siano espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato. Un atto di tale specie, però, non può né modificare il diritto interno, dando a norme dello stesso valenza superiore a quanto ad esse ascrivibili, né tantomeno limitare il diritto Comunitario. I principi fondamentali del diritto Comunitario in questo caso si riferiscono al divieto della doppia imposizione, l'uguaglianza e la non discriminazione dei cittadini comunitari.
    Indicativa la decisione della Corte di Giustizia Europea che nella sentenza del caso »Diana Elizabeth LINDMAN«, C-42/02 del 13. 11. 2003, si è fermamente opposta alla normativa di uno stato membro (la Finlandia), secondo cui, le vincite provenienti da giochi d'azzardo, organizzati in altri Stati membri (in questo caso la Svezia) sono considerate come un reddito del vincitore assoggettabile a imposta sul reddito, mentre le vincite provenienti da giochi d'azzardo organizzati nello Stato membro di cui trattasi non sono imponibili.
    Per quanto riguarda invece la vincita jackpot di 735.000 EUR ottenuta nel 2004 da un cliente italiano presso un casinò del Gruppo Hit in Slovenia, si intende specificare che la Commissione tributaria provinciale di Gorizia ha stabilito nel mese di ottobre 2011 che il reddito in questione non sia da sottoporre ad imposizione, accogliendo i ricorsi del giocatore e respingendo la richiesta dell'Agenzia delle entrate di Gorizia del pagamento delle tasse conseguenti alla vincita.
    In conclusione Il Gruppo Hit desidera sottolineare che le vincite provenienti dai giochi d'azzardo vengono già tassate in Slovenia, dunque alla fonte e nei confronti del concessionario e non del giocatore ed in base ad una legge speciale e come tale non può essere tassata nuovamente nel paese di residenza del giocatore visto ché la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee vieta la doppia imposizione sulle vincite in questione.

    Come se non bastasse anche la Spagna ci aveva provato a metterlo per legge il fatto di obbligare a tassazione le vincite provenienti dagli altri stati membri, ma anche qui la Commissione Europea ha bloccato questa norma per violazione di tutte le leggi possibili e immaginabili....

    Quindi mi chiedo come sia possibile che ancora oggi ci sia chi asserisce che vadano dichiarate.... ma dichiarate che cosa?

    Ad essere tassata è solo (era solo) la raccolta mentre adesso la tassa è del 20% sul profitto lordo. Quindi per capirci con un esempio su Betfair, se vinci 1.000 euro e paghi il 5% di commissioni a betfair di 50 euro questi 50 euro sono il profitto lordo a cui va applicata la tassa del 20% quindi su 1.000 euro di vincita sono 10 euro di tassa. Betfair sappiamo bene che opera per i clienti italiani ed internazionali da Malta e a Malta questo 20% e' ridotto al 4%.

    Se casomai Betfair aprisse in Italia pagerebbe sulle commissioni che ci chiede un 20% anzichè l'attuale 4%.

    Ammettiamo pure che capovolgento il mondo, sia dovuto qualcosa allo stato italiano, non può essere che la differenza tra il 4 e il 20 quindi un 16%. Ecco che per equità fiscale secondo me l'unica tassa richiedibile potrebbe essere questo 16% NON sulle vincite ma sulle commissioni totali pagate a Betfair. Quindi se voi in una vita di giocate avete vinto 200.000 euro e ne avete perso 100.000 e' noto che avete pagato a betfair il 5% di 200.000 in commissioni (conti della serva) ovvero 10.000 euro dovreste pagare il 20% di 10.000 euro ovvero 2.000 di cui 400 avete gia pagato a Malta e quindi il totale sarebbe di 1.600. Questo sarebbe il massimo della disgrazia che si possa verificare perche' comunque secondo me anche questo conteggio dovrebbe pagarlo Betfair e non noi.... ma ripeto voglio essere pessimista....

    Risate e scompisciate sono le reazioni uniche che possono derivare dall'interpretazione che fate dell'interpello dello scorso 30 dicembre 2010

    punto primo L'interpello è stato mal posto. Scritto da un decerebrato. Infatti parla di un casino on line off-shore e parla di vincite non tassate alla fonte. Cosa che nulla ha a che vedere con noi e Betfair. L'interpello se proprio voleva essere posto doveva parlare di bookmaker operante online con regolare licenza di un altro stato membro con vincite tassate alla fonte dallo stesso stato membro. Ecco un interpello di questo tipo sarebbe stato tutt'altra cosa ma sopratutto andava specificato "altro stato membro"

    punto secondo La risoluzione parla di impossibilià di detrarre le perdite e le somme che sono state usate per generare la vincita, ovvero se punti 1000 e vinci 900 e risquoti 1900, non solo non potresti detrarti perdite passate, ma dovresti pagare tasse su 1900 e non su 900. A parte la ridicolaggine di questa soluzione che viola le leggi e le norme sull'equità fiscale (andatevele a leggere) ma se qualcuno di voi pensasse di esssere in regola a dichiarare che ne so.... 1.000 euro di vincita fatte i un anno con Betfair ad esempio, si sbaglia di grosso se prendesse questa risoluzione come oro colato, perche' i suoi bei 1.000 euro di vincita annuale in realta' sono stati generati da migliaglia di scommesse punta e banco che hanno generato assolutamente un conto del genere: vinti 100.000 persi 99.000 e tu dichiari 1.000? se prendi per oro colato la risoluzione dovresti dichiarare 100.000. E se si trattasse di uno che fa trading pesante su ippica o calcio o tennis... ma facendo 2 conti di un trader neanche tanto forte che guadagna 1.000 euro al mese, si puo' dire con certezza che i suoi 12.000 euro annui sono stati generati da perdite per 5.000.000 e vincite per 5.012.000 totale da dichiarare pero' sarebbero 5.012.000. E' dunque ipotetica l'interpretazione che circola riguardo che se versi 5.000 poi prelevi 10.000 devi dichiarare tutti i 10.000 perchè i 5.000 non li puoi detrarre.... in realtà non esiste un parere certo tra i fiscalisti e quindi c'e' il dubbio se sia cosi' o se invece a non poter essere detratte sono le singole scommesse perse. Sapete bene che puntate 1.000 euro a 2.02 e bancare 1.010 a 2.00 vi fa guadagnare 10 euro ma nel resoconto noi abbiamo che 1.000 li abbiamo persi e 1.000 li abbiamo vinti... quindi nel caso di un trader dovrebbe dichiarare 1000 euro per un guadagno effettivo di 10 euro

    punto terzo La risoluzione, non tenendo conto delle perdite, obbligherebbe chiunque anche chi perde da una vita, a dover dichiarare.... quindi non importa se a fine anno hai vinto o perso, importa che tutte le scommesse che hai vinto le dichiari anche se a fine anno stai a -10.000... per fare questo -10.000 ne avrai vinte di scommesse no? ebbene dichiarale....

    Ecco perchè tutto questo, oltre ad essere grottesco, fa spanciare dalla risate anche se si trattasse di un bookmaker non in zona euro.

    Vi invito a dare una vista a questo video: Video

    L'unica cosa che effettivamente potrebbe creare problemi sono la dichiarazione in rw dei movimenti di moneybookers e neteller. Quelli se non messi danno davvero seguito a multe notevoli in caso venissero a galla. Ma anche chi usa neteller e mb solo per i .it, ed esempio, deve dichiarare questi movimenti. Anche se sul conto avete solo 1.000 euro il tetto dei 10.000 li passate solo con i movimenti che fate con i soliti 1.000.


    Stamani ho letto questa notizia in questa pagina http://www.helpconsumatori.it/primo-piano/...in-italia/86844

    Gioco d’azzardo, Cgue: illecito tassare le vincite in altri Stati e non in Italia


    La lotta contro il riciclaggio di capitali e la ludopatia non giustifica un regime fiscale, quale quello italiano, che tassa le vincite da gioco d’azzardo ottenute in altri Stati dell’Unione europea ma non in Italia.La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in questo modo nei confronti delle norme fiscali italiane, stabilendo che è illecito tassare le vincite da giochi d’azzardo in altri Stati membri ed esonerare quelle realizzate in Italia.
    Tassando le vincite da giochi d’azzardo ottenute in altri Stati, ed esonerando invece le stesse vincite realizzate sul territorio nazionale, la normativa italiana – questo l’argomento della Corte – restringe la libera prestazione dei servizi. E tale restrizione non è giustificata dalla lotta al riciclaggio di capitali o da quella alla ludopatia.
    La pronuncia prende le mosse dalla contestazione fatta dall’amministrazione tributaria italiana a due cittadini per omessa dichiarazione di varie vincite ottenute in case da gioco all’estero: i due cittadini affermano che gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti violano il principio di non discriminazione, dato che le vincite realizzate in Italia sono esenti da imposta. Le autorità italiane sostengono invece che la normativa nazionale mira a prevenire il riciclaggio di capitali all’estero e a limitare le fughe all’estero o (le introduzioni in Italia) di capitali di origine incerta.
    La Commissione tributaria provinciale di Roma ha interpellato la Corte di Giustizia dell’Unione europea: questa nell’odierna sentenza afferma che “esonerando dall’imposta sul reddito soltanto le vincite da giochi d’azzardo realizzate in Italia, la normativa italiana ha istituito un regime fiscale differente a seconda che le vincite siano ottenute in questo o in altri Stati membri”. Questo diverso trattamento dissuade i giocatori dallo spostarsi in altri Stati e “il fatto che i prestatori di giochi stabiliti in Italia siano assoggettati all’imposta sugli intrattenimenti non toglie alla normativa italiana il suo carattere manifestamente discriminatorio, in quanto tale imposta non è analoga all’imposta sul reddito – afferma la Corte – Ne consegue che la normativa italiana comporta una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi”.
    Per la Corte, una restrizione discriminatoria può essere giustificata solo se persegue obiettivi che riguardano ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Non è questo il caso: in Italia questa discriminazione non è giustificata perché, spiega la Corte europea, in primo luogo “le autorità di uno Stato membro non possono validamente presumere, in maniera generale e senza distinzioni, che gli organismi e gli enti stabiliti in un altro Stato membro si dedichino ad attività criminali. Inoltre, l’esclusione generalizzata dal beneficio dell’esenzione disposta dall’Italia va al di là di quanto è necessario per lottare contro il riciclaggio di capitali”. Non vale neanche l’argomentazione con cui si invoca la lotta alla ludopatia perché, aggiunge la Corte, “non è coerente per uno Stato membro intenzionato a lottare contro la ludopatia, da un lato, tassare i consumatori che partecipano a giochi d’azzardo in altri Stati membri e, dall’altro, esonerarli allorché prendono parte a giochi d’azzardo in Italia. Infatti, una tale esenzione può avere come effetto di incoraggiare i consumatori a prendere parte ai giochi d’azzardo e non è dunque idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo”.

    Non contento ho deciso di perfezionare la mia ricerca e mi sono collegato al sito della corte di giustizia europea http://europa.eu/about-eu/institutions-bod...ce/index_it.htm ho dato un'occhiata alla home e dopo un pò sono riuscito a risalire alla notizia .....











    La Corte conclude che una simile discriminazione non è giustificata.

    Attached Image
    ue_1

     
    Top
    .
0 replies since 23/10/2014, 20:24   524 views
  Share  
.