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  1. Polizze pluriennali: la Cassazione ammette il recesso anticipato

    AvatarBy lottobeteroulette il 10 Jan. 2020
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    Riporto per intero una notizia letta in rete, UTILISSIMA.




    Polizze pluriennali: la Cassazione ammette il recesso anticipato sulla base del decreto Bersani (e perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione)







    Polizze pluriennali: la Cassazione ammette il recesso anticipato sulla base del decreto Bersani (e perfezionatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione)
    Avv. Giorgio Grasso, PhD - Of Counsel, Studio Legale Simmons & Simmons LLpCassazione Civile, Sez. III, 10 maggio 2016, n. 9386

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    ALLEGATI
    Cassazione Civile, Sez. III, 10 maggio 2016, n. 9386
    Con la recente decisione n. 9386 del 10 maggio 2016, gli ermellini ammettono il recesso anticipato dalle polizze pluriennali comunicato in base al noto “decreto Bersani”, prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione (e, quindi, indipendentemente dal decorso triennale del contratto).

    1. Il caso.

    La società ricorrente, nell’anno 2005, stipulava due polizze assicurative di durata pluriennale.

    Trascorsi due anni, il 16 marzo 2007 l’assicurata, si avvaleva della facoltà introdotta all’epoca dal D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, entrato in vigore il 1.2.2007 (c.d. “decreto Bersani”), il cui art. 5, comma 4, accordava agli assicurati la facoltà di recesso ad nutum dai contratti di assicurazione pluriennali, con preavviso di 60 giorni.

    Il successivo 2 aprile 2007 veniva pubblicata in Gazzetta ufficiale la L. 2 aprile 2007, n. 40, che convertì in legge, con modificazioni, il D.L. n. 7 del 2007.

    Detta legge di conversione modificava il decreto-legge stabilendo che il recesso dalle polizze pluriennali stipulate prima dell’entrata in vigore della legge stessa (e quindi prima del 3.4.2007) fosse consentita dopo il decorso di almeno tre anni dalla stipula del contratto.

    Sulla scorta di ciò, la compagnia assicuratrice contestava all’assicurata la validità del recesso (non essendo ancora trascorsi tre anni) e chiese in via monitoria al Tribunale di Lodi la condanna al pagamento dei ratei scaduti. Il Tribunale emetteva, quindi, apposito decreto ingiuntivo, che veniva opposto dall’assicurata e poi revocato dal giudice adito, in quanto il Tribunale ritenne che il recesso dell’assicurato fosse valido e consentito dal D.L. n. 7 del 2007 e che, al momento in cui venne esercitato, aveva provocato ipso facto lo scioglimento del contratto, sicché nessun rilievo poteva avere avuto, sulla ormai avvenuta dissoluzione del contratto, la successiva legge di conversione.

    La Corte d’appello di Milano, adita dalla compagnia, con sentenza 3.7.2013 n. 2695 ...

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    Last Post by lottobeteroulette il 30 Jan. 2020
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